mercoledì 22 aprile 2009
CANCELLAZIONE DALLE CENTRALI DI RISCHIO
Un consistente ritardo nel pagamento di qualche prestito comporta inevitabilmente all’iscrizione come "cattivi pagatori" nelle banche dati dei rischi finanziari.
A quel punto diventerà molto difficile ottenere nuovi finanziamenti e chi eventualmente li concederà pretenderà sicuramente un tasso più alto.
Purtroppo non c'è modo di ottenere la cancellazione della segnalazione. Anzi, bisognerà diffidare assolutamente di chi garantisce di poterlo fare, salvo che siano scaduti i termini per la conservazione dei dati (o si sia rimasti vittime di un raggiro).
Le annotazioni su circostanze antiquate non possono infatti essere mantenute all'infinito. In merito a ciò si è pronunciato il Garante della Privacy, stabilendo dei limiti di tempo per l'archiviazione, così determinati:
• Richieste di finanziamento in fase di istruttoria: 6 mesi
• Richieste di finanziamento rifiutate: 1 mese
• Ritardi di pagamento inferiori a due mesi, relativi al massimo a due rate: 12 mesi dalla regolarizzazione
• Ritardi di oltre due mesi o due rate: 24 mesi dalla regolarizzazione
• Morosità non sanate: 36 mesi dalla data di scadenza del rapporto.
La cancellazione dei dati dovrebbe avvenire automaticamente alle scadenze previste anche se spesso succede che le informazioni restano in qualche modo in circolazione.
In tal caso bisognerà verificare da dove sono provenute. Si tratterà necessariamente di una delle Centrali specificate nell'informativa rilasciata dal finanziatore al momento della richiesta del prestito.
Quindi si potrà pretendere la cancellazione dei dati, che andrà effettuata per iscritto con la modulistica messa a disposizione dalla società che amministra la banca dati o anche dalle associazioni dei consumatori.
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CENTRALI DI RISCHIO FINANZIARIO
In anni recenti la possibilità di indagare nei trascorsi finanziari di un cliente è stata amplificata a dai sistemi di informazioni creditizie approntati dalle cosiddette Centrali dei Rischi Finanziari.
Ne esistono di pubbliche, amministrate dalla Banca d'Italia, e di private come CRIF, che gestisce il sistema EURISC, o Experian.
Esse raccolgono una quantità enorme di dati provenienti dalla quasi totalità delle banche e delle società finanziarie, che riguardano:
• Richieste di finanziamento inoltrate e non ancora evase
• Importo dei finanziamenti (o degli affidamenti) concessi
• Pagamenti rateali avvenuti in ritardo e crediti in sofferenza
• Impegni di garanzia (fideiussioni).
Ogni volta che un cliente richiede un finanziamento le centrali vengono interrogate con sistemi automatici. Chi svolge l’attività di erogazione del credito può così conoscere tutti gli impegni finanziari in corso nonché eventuali irregolarità nella puntualità dei pagamenti. Si può addirittura sapere se la domanda di finanziamento è stata contestualmente presentata presso più istituti.
In questo modo il richiedente non potrà tenere nascosti eventuali impegni e, soprattutto, si potrà accertare la sua serietà in relazione ai finanziamenti già erogati.
Su quest'ultimo tema chi svolge attività di erogazione si dimostrano inflessibili, tanto da rinunciare facilmente all'operazione al primo rilievo di difficoltà nel pagamento anche di prestiti modesti.
Oltre alle ricerche presso le Centrali dei Rischi Finanziari la banca effettuerà le canoniche indagini relative ai protesti sebbene, con il graduale abbandono dei prestiti cambializzati, esse abbiano assunto minor significato.
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martedì 21 aprile 2009
VALUTAZIONE DEI FINANZIAMENTI – SCORING
Fino a pochi anni fa la decisione di concedere un finanziamento era affidata quasi esclusivamente al direttore della filiale bancaria, delegato alla valutazione del rischio.
Naturalmente persone differenti consideravano diversamente il complesso della richiesta. Così era comune che il mutuo rifiutato da un direttore venisse poi approvato da un altro.
Oggi, al fine di ridurre la soggetività delle scelte in merito all’affidabilità creditizia di un individuo, si è messo a punto un programma software, chiamato Credit Scoring, costituito da un algoritmo che analizza i dati della richiesta e calcola la probabilità che il debitore risulti insolvente.
Il meccanismo procede alla determinazione di una sorta di punteggio (score) sommando o sottraendo punti assegnati a ciascuno degli elementi costitutivi della pratica.
Il peso attribuito a ciascun argomento dipende dalla sua importanza ed incide perciò più o meno significativamente sul risultato. Per esempio il rapporto tra mutuo e valore dell'immobile ha un significato rilevante. La disponibilità ad accreditare lo stipendio porta invece un beneficio modesto.
Viene considerata anche la storia creditizia degli interessati. Inutile dire che la rilevazione di debiti pagati in ritardo ha un effetto devastante.
Ecco comunque un elenco degli elementi più significativi presi in considerazione dal programma di scoring:
• Storia creditizia degli interessati al finanziamento
• Rapporto tra finanziamento richiesto e valore dell'immobile
• Rapporto tra rata e reddito
• Rapporto tra importo richiesto e reddito annuo
• Ubicazione dell'immobile
• Tipo di abitazione coinvolta (gradita la prima casa)
• Età dei richiedenti (favoriti gli ultratrentenni)
• Numero degli intestatari del mutuo (preferiti single o coppie)
• Anni di attività come dipendenti (ottimo se sono più di 15)
• Tipo di contratto di lavoro
• Destinazione del denaro.
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lunedì 20 aprile 2009
T.A.N.
Nei contratti di mutuo il Tasso Annuo Nominale gioca un ruolo fondamentale. Ciò perché il T.A.N. è il tasso più semplice a cui si possa fare riferimento. Rappresenta l'interesse annuo applicato ad un prestito, da riconoscere al finanziatore al termine dell'anno.
Va detto però che nei comuni piani di ammortamento di prestiti e mutui l'interesse non viene pagato tutto in una volta a fine anno, ma caricato su ogni rata in scadenza.
Questo avvantaggia il finanziatore che entra in possesso in anticipo degli interessi. Il Tasso Annuo Nominale rimane insensibile a questo fenomeno differendo in tal senso dal Tasso Effettivo (elemento costitutivo del TAEG).
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martedì 14 aprile 2009
TASSO NOMINALE E TASSO EFFETTIVO
In matematica finanziaria il tasso può essere espresso come "nominale" o "effettivo".
Quest'ultimo valore tiene conto dell'eventuale anticipazione delle quote interessi nel corso dell'anno, aspetto non contemplato dal tasso nominale.
Trattando con tassi "annui" sarebbe infatti appropriato che il rimborso degli interessi maturati avvenisse in unica soluzione alla fine dell'anno.
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lunedì 13 aprile 2009
T.A.E.G.
Il T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) si pone l'obiettivo di rappresentare nel modo più esaustivo ed esatto il costo di un finanziamento.
E’ un tasso puramente virtuale. Non viene infatti utilizzato per calcolare le rate. Piuttosto è un indicatore in grado di dichiarare il costo globale del prestito.
Il grande vantaggio del TAEG è il suo utilizzo ai fini comparativi. Confrontando il TAEG di due mutui si acquisisce immediatamente l'idea di quale costi di più e di quanto.
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domenica 12 aprile 2009
I.S.C.
La descrizione per esteso dell'ISC è esplicativa della sua funzione: "Indicatore Sintetico di Costo".
La definizione ha assunto significato più formale nel 2003 con una delibera del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) cui è seguito un Provvedimento attuativo della Banca d'Italia che ne ha confermato il presumibile significato.
Precisando che l'ISC è "calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG)", è stato chiarito che dire ISC è come dire TAEG.
Quindi nell'ISC andranno ricomprese tutte le spese specificate dalla normativa del 1992 per il TAEG, ovvero:
1. gli interessi;
2. le spese di apertura della pratica di credito;
3. le spese di incasso delle rate (se stabilite dal creditore);
4. le spese per le assicurazioni imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore;
5. il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
6. le altre spese contemplate dal contratto.
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venerdì 10 aprile 2009
LO SPREAD
Il termine italiano corrispondente a spread è scarto o margine. Ma la diffusione generale di tale termine non lascia spazio al vocabolo italiano.
Questo termine indica il ricarico che ogni banca o intermediario finanziario decide di aggiungere al tasso di base quale proprio ricavo.
Il principio è classicamente commerciale. L’intermediario finanziario o la banca compra il denaro ad un prezzo (in genere il tasso di scambio interbancario) e lo rivende alla sua clientela ricaricato di un margine di guadagno (spread).
Negli scambi tra banche il denaro ha una sua quotazione, il cosidetto Euribor di cui si è in precedenza trattato. Quello è il tasso, rilevato giornalmente, a cui la banca può comprare valuta, o anche venderla se ne dispone in eccesso.
E’ del tutto evidente che il denaro collocato presso il pubblico tramite un finanziamento ha necessariamente un prezzo maggiore (quindi un tasso più elevato).
Tale ricarico consente di compensare le spese di gestione della struttura creditizia, il maggior rischio connesso all’operazione e anche un utile per l’intermediazione. Questo incremento è chiamato appunto "spread".
Nel caso di mutuo a tasso variabile verrà perciò rimborsato ad un tasso stabilito con il criterio:
Euribor + spread
dove l'Euribor costituisce la componente variabile del tasso, mentre lo spread quella fissa, che resterà invariata per tutta la durata del mutuo.
Essendo solidamente garantiti dall'ipoteca i mutui sono gravati da modesti rischi di insoluto e consentono l'applicazione di spread molto bassi.
La media si attesta intorno all'1,60%. Si parte da offerte eccezionali intorno allo 0,70% per arrivare a punte del 3%, richiesto da banche che finanziano situazioni un po' più a rischio.
E’ evidente che la scelta di applicare uno spread più o meno alto dipende esclusivamente dalla volontà dell’intermediario o della banca e così si possono notare notevole differenze tra i prodotti offerti.
Anche per i mutui a tasso fisso si parla di spread. In quel caso costituisce la quota aggiuntiva applicata al parametro di riferimento IRS, in base al risultato dell'addizione:
IRS (di durata pari a quella del mutuo) + spread
Qui però lo spread servirà per calcolare il tasso una sola volta, il giorno della sottoscrizione del contratto di mutuo, perché in seguito il saggio di interesse non potrà più subire alcun aggiornamento.
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venerdì 20 marzo 2009
L’EURIBOR
L'Euribor è l’acronimo di "Euro Interbank Offered Rate", e rappresenta il tasso medio a cui avvengono le transazioni finanziarie in Euro tra le grandi banche europee: si tratta quindi un'indicatore molto affidabile del costo del denaro.
La rilevazione dell'Euribor avviene tutti i giorni lavorativi così che il suo valore è sempre perfettamente aggiornato. L'affidabilità dell'Euribor ha indotto praticamente la totalità delle banche ad ancorare ad esso l'oscillazione dei mutui a tasso variabile che propongono.
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martedì 10 marzo 2009
La delega
La delega
La delegazione di pagamento è una forma di prestiti personali tecnicamente molto simile alla cessione del quinto ed anch'esso prevede in garanzia la cessione volontaria massima di una quinta parte dello stipendio. Tale prestito è estinguibile mediante conferimento da parte del mutuatario (lavoratore dipendente) al proprio datore di lavoro di mandato irrevocabile a trattenere una quota della propria retribuzione e di versarla all’intermediario mutuante. Tale fattispecie ha riferimento normativo negli artt. 1269 e 1723.A differenza della cessione del quinto dello stipendio la delegazione di pagamento non può essere ottenuta se preventivamente il datore di lavoro non si è espresso favorevolmente al benestare. In talune circostanze, tuttavia, per ottenere un finanziamento contro delegazione di pagamento si rende necessaria la sottoscrizione di opportuna convenzione tra l'ente erogante e l'amministrazione datrice di lavoro come per legge.
giovedì 5 marzo 2009
La Cessione del quinto
La cessione del quinto dello stipendio costituisce una delle più diffuse forme di finanziamento. Tale operazione finanziaria consente al lavoratore di soddisfare esigenze di immediata disponibilità e quindi di ottenere una somma di denaro il cui rimborso, mediante un numero determinato di rate mensili, verrà effettuato direttamente dal datore di lavoro e con addebito sulla busta paga.
Il meccanismo della trattenuta diretta della rata sullo stipendio o sul salario permette all’intermediario finaziario di erogare il prestito anche senza la necessità di valutare l’affidabilità finanziaria del richiedente.
Il lavoratore (cedente) trasferisce al mutuante (cessionario/intermediario), in virtù di un contratto con quest’ultimo, il suo credito futuro nei confronti del datore di lavoro (terzo ceduto). Quest’ultimo resta estraneo rispetto al rapporto giuridico anche quando manifesti il suo assenso. Infatti tale assenso non è essenziale ma può sostituire la notificazione della cessione al debitore ceduto, ai fini dell’efficacia nei suoi confronti. La disciplina della cessione del quinto è data dalle norme codicistiche in materia della cessione del credito e da ulteriori interventi legislativi ad hoc.
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venerdì 20 febbraio 2009
Gli intermediari finanziari nel T.U.L.B. iscritti nell'elenco generale e speciale
CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 106 E 107 DEL D.LGS. 385/93:
L’art. 10 del d. lgs. 385/93 riserva unicamente alle banche l’esercizio dell’attività bancaria (raccolta del risparmio e attività di credito), mentre autorizza gli stessi istituti di credito ad operare nel settore finanziario in regime di concorrenza con gli altri intermediari finanziari.
Per questi ultimi la disciplina normativa è contenuta nel titolo V° del Testo Unico in materia di leggi bancarie. In particolare gli artt. 106 e 107 del d. lgs. 385/93 dispongono un elenco generale ed uno speciale in cui gli intermediari finanziari devono essere iscritti per poter svolgere attività finanziaria.
Tale attività è definita all’art. 106 come esercizio nei confronti del pubblico delle “attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi”. Nell’elenco generale di cui all’art. 106 (tenuto dall’Ufficio Italiano Cambi) debbono essere inclusi tutti gli intermediari finanziari, anche se non esercitano in via prevalente la propria attività nei confronti del pubblico: per questi ultimi è infatti prevista dall’art. 113 una particolare sezione all’interno dell’elenco generale.
Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale devono essere in possesso dei requisiti rigorosamente sanciti dall’art. 106 e dunque debbono rivestire la forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperativa, oltre che avere un oggetto sociale limitato allo svolgimento di attività finanziaria, possedere un capitale sociale non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per le società per azioni e soddisfare i requisiti di onorabilità e professionalità.
L’art. 107 prevede invece un elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia in cui hanno obbligo di iscrizione gli intermediari finanziari che soddisfano quei criteri oggettivi riferibili all’attività svolta, alla dimensione ed al rapporto tra indebitamento e patrimonio e determinati dal Ministero del Tesoro, intervenuto con decreto ministeriale del 13 maggio 1996.
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giovedì 12 febbraio 2009
Intermediario finanziario
Intermediario finanziario
L’intermediario finanziario è un operatore specializzato che opera sui mercati finanziari . E’ da notare che nel mercato finanziario la maggior parte degli scambi avviene proprio grazie al lavoro degli intermediari finanziari. In realtà, gli scambi, possono avvenire mediante tre tipologie organizzative:- Scambio diretto: i datori ed i prenditori di risorse finanziarie scambiano tra di loro, direttamente, senza ricorrere ad alcun intermediario;
- Scambio diretto ed assistito: gli attori della domanda e dell’offerta sono controparti dirette, ma non negoziano autonomamente perché sono assistiti da un intermediario. In questo contesto, l’intermediario svolge fondamentalmente un ruolo di ricerca e avvicinamento della controparte;
- Scambio indiretto o intermediato: gli attori della domanda e dell’offerta non scambiano direttamente, ma mediante l’intervento di uno o più intermediari che assumono il ruolo di “scambista intermedio”.
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martedì 10 febbraio 2009
Mercato primario e mercato secondario
Mercato primario e mercato secondario
Il mercato finanziario primario è quel luogo ideale dove vengono scambiati gli strumenti finanziari di nuova emissione con la moneta. Qui vengono collocate nuove azioni provenienti da un aumento di capitale o da un' offerta pubblica iniziale , obbligazioni di nuova emissione da parte delle società o da parte del Ministero dell'Economia (nel caso dei titoli di Stato ). Il mercato finanziario secondario è il luogo dove sono trattati i titoli già in circolazione, che vi rimangono fino alla loro eventuale scadenza.È logicamente contrapposto al mercato finanziario primario : ogni titolo nasce sul mercato primario e dopo l'emissione e il collocamento passa al secondario, in cui vengono raccolte tutte le operazioni dalla seconda in poi. Per questo motivo i volumi di transazioni sul mercato secondario sono di gran lunga maggiori rispetto a quello primario. I due mercati sono logicamente contrapposti, pur trattando la stessa merce, perciò una maggiore liquidità del secondario permette di accogliere più titoli nel primario.per segnalazioni note o contatti visita il nostro sito www.finsab.it
martedì 3 febbraio 2009
Mercato finanziario
Mercato finanziario
Mercato finanziario
Il mercato finanziario è il luogo ideale nel quale vengono scambiati strumenti finanziari di varia natura dai soggetti che accumulano risparmio ai soggetti che lo richiedono. Questi ultimi sono definiti "soggetti in disavanzo finanziario" ed emettono strumenti finanziari (depositi bancari, azioni, Buoni Ordinari del Tesoro, obbligazioni ecc..) che cedono ai soggetti in avanzo finanziario in cambio di moneta. Lo scambio tra strumenti finanziari e moneta permette la redistribuzione dei rischi dell’attività economica, perché gravano in parte sugli acquirenti degli strumenti finanziari. Inoltre, è possibile per questi ultimi cedere tali strumenti ad altri soggetti, scambiandoli nei mercati dedicati (azionari, obbligazionari, dei derivati, delle opzioni, dei warrant, ecc., ognuno con proprie regole e peculiarità).
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