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venerdì 20 febbraio 2009

Gli intermediari finanziari nel T.U.L.B. iscritti nell'elenco generale e speciale

Gli intermediari finanziari nel T.U.L.B. iscritti nell'elenco generale e speciale

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 106 E 107 DEL D.LGS. 385/93:
L’art. 10 del d. lgs. 385/93 riserva unicamente alle banche l’esercizio dell’attività bancaria (raccolta del risparmio e attività di credito), mentre autorizza gli stessi istituti di credito ad operare nel settore finanziario in regime di concorrenza con gli altri intermediari finanziari.
Per questi ultimi la disciplina normativa è contenuta nel titolo V° del Testo Unico in materia di leggi bancarie. In particolare gli artt. 106 e 107 del d. lgs. 385/93 dispongono un elenco generale ed uno speciale in cui gli intermediari finanziari devono essere iscritti per poter svolgere attività finanziaria.
Tale attività è definita all’art. 106 come esercizio nei confronti del pubblico delle “attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi”. Nell’elenco generale di cui all’art. 106 (tenuto dall’Ufficio Italiano Cambi) debbono essere inclusi tutti gli intermediari finanziari, anche se non esercitano in via prevalente la propria attività nei confronti del pubblico: per questi ultimi è infatti prevista dall’art. 113 una particolare sezione all’interno dell’elenco generale.
Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale devono essere in possesso dei requisiti rigorosamente sanciti dall’art. 106 e dunque debbono rivestire la forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperativa, oltre che avere un oggetto sociale limitato allo svolgimento di attività finanziaria, possedere un capitale sociale non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per le società per azioni e soddisfare i requisiti di onorabilità e professionalità.

L’art. 107 prevede invece un elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia in cui hanno obbligo di iscrizione gli intermediari finanziari che soddisfano quei criteri oggettivi riferibili all’attività svolta, alla dimensione ed al rapporto tra indebitamento e patrimonio e determinati dal Ministero del Tesoro, intervenuto con decreto ministeriale del 13 maggio 1996.


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giovedì 12 febbraio 2009

Intermediario finanziario

Intermediario finanziario

L’intermediario finanziario è un operatore specializzato che opera sui mercati finanziari . E’ da notare che nel mercato finanziario la maggior parte degli scambi avviene proprio grazie al lavoro degli intermediari finanziari. In realtà, gli scambi, possono avvenire mediante tre tipologie organizzative:

  1. Scambio diretto: i datori ed i prenditori di risorse finanziarie scambiano tra di loro, direttamente, senza ricorrere ad alcun intermediario;
  2. Scambio diretto ed assistito: gli attori della domanda e dell’offerta sono controparti dirette, ma non negoziano autonomamente perché sono assistiti da un intermediario. In questo contesto, l’intermediario svolge fondamentalmente un ruolo di ricerca e avvicinamento della controparte;
  3. Scambio indiretto o intermediato: gli attori della domanda e dell’offerta non scambiano direttamente, ma mediante l’intervento di uno o più intermediari che assumono il ruolo di “scambista intermedio”.

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martedì 10 febbraio 2009

Mercato primario e mercato secondario

Mercato primario e mercato secondario

Il mercato finanziario primario è quel luogo ideale dove vengono scambiati gli strumenti finanziari di nuova emissione con la moneta. Qui vengono collocate nuove azioni provenienti da un aumento di capitale o da un' offerta pubblica iniziale , obbligazioni di nuova emissione da parte delle società o da parte del Ministero dell'Economia (nel caso dei titoli di Stato ).

Il mercato finanziario secondario è il luogo dove sono trattati i titoli già in circolazione, che vi rimangono fino alla loro eventuale scadenza.È logicamente contrapposto al mercato finanziario primario : ogni titolo nasce sul mercato primario e dopo l'emissione e il collocamento passa al secondario, in cui vengono raccolte tutte le operazioni dalla seconda in poi. Per questo motivo i volumi di transazioni sul mercato secondario sono di gran lunga maggiori rispetto a quello primario. I due mercati sono logicamente contrapposti, pur trattando la stessa merce, perciò una maggiore liquidità del secondario permette di accogliere più titoli nel primario.


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martedì 3 febbraio 2009

Mercato finanziario

Mercato finanziario

Mercato finanziario

Il mercato finanziario è il luogo ideale nel quale vengono scambiati strumenti finanziari di varia natura dai soggetti che accumulano risparmio ai soggetti che lo richiedono. Questi ultimi sono definiti "soggetti in disavanzo finanziario" ed emettono strumenti finanziari (depositi bancari, azioni, Buoni Ordinari del Tesoro, obbligazioni ecc..) che cedono ai soggetti in avanzo finanziario in cambio di moneta. Lo scambio tra strumenti finanziari e moneta permette la redistribuzione dei rischi dell’attività economica, perché gravano in parte sugli acquirenti degli strumenti finanziari. Inoltre, è possibile per questi ultimi cedere tali strumenti ad altri soggetti, scambiandoli nei mercati dedicati (azionari, obbligazionari, dei derivati, delle opzioni, dei warrant, ecc., ognuno con proprie regole e peculiarità).

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