venerdì 20 febbraio 2009
Gli intermediari finanziari nel T.U.L.B. iscritti nell'elenco generale e speciale
Gli intermediari finanziari nel T.U.L.B. iscritti nell'elenco generale e speciale
CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 106 E 107 DEL D.LGS. 385/93:
L’art. 10 del d. lgs. 385/93 riserva unicamente alle banche l’esercizio dell’attività bancaria (raccolta del risparmio e attività di credito), mentre autorizza gli stessi istituti di credito ad operare nel settore finanziario in regime di concorrenza con gli altri intermediari finanziari.
Per questi ultimi la disciplina normativa è contenuta nel titolo V° del Testo Unico in materia di leggi bancarie. In particolare gli artt. 106 e 107 del d. lgs. 385/93 dispongono un elenco generale ed uno speciale in cui gli intermediari finanziari devono essere iscritti per poter svolgere attività finanziaria.
Tale attività è definita all’art. 106 come esercizio nei confronti del pubblico delle “attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi”. Nell’elenco generale di cui all’art. 106 (tenuto dall’Ufficio Italiano Cambi) debbono essere inclusi tutti gli intermediari finanziari, anche se non esercitano in via prevalente la propria attività nei confronti del pubblico: per questi ultimi è infatti prevista dall’art. 113 una particolare sezione all’interno dell’elenco generale.
Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale devono essere in possesso dei requisiti rigorosamente sanciti dall’art. 106 e dunque debbono rivestire la forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperativa, oltre che avere un oggetto sociale limitato allo svolgimento di attività finanziaria, possedere un capitale sociale non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per le società per azioni e soddisfare i requisiti di onorabilità e professionalità.
L’art. 107 prevede invece un elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia in cui hanno obbligo di iscrizione gli intermediari finanziari che soddisfano quei criteri oggettivi riferibili all’attività svolta, alla dimensione ed al rapporto tra indebitamento e patrimonio e determinati dal Ministero del Tesoro, intervenuto con decreto ministeriale del 13 maggio 1996.
per segnalazioni note o contatti visita il nostro sito www.finsab.it
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L’art. 10 del d. lgs. 385/93 riserva unicamente alle banche l’esercizio dell’attività bancaria (raccolta del risparmio e attività di credito), mentre autorizza gli stessi istituti di credito ad operare nel settore finanziario in regime di concorrenza con gli altri intermediari finanziari.
Per questi ultimi la disciplina normativa è contenuta nel titolo V° del Testo Unico in materia di leggi bancarie. In particolare gli artt. 106 e 107 del d. lgs. 385/93 dispongono un elenco generale ed uno speciale in cui gli intermediari finanziari devono essere iscritti per poter svolgere attività finanziaria.
Tale attività è definita all’art. 106 come esercizio nei confronti del pubblico delle “attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi”. Nell’elenco generale di cui all’art. 106 (tenuto dall’Ufficio Italiano Cambi) debbono essere inclusi tutti gli intermediari finanziari, anche se non esercitano in via prevalente la propria attività nei confronti del pubblico: per questi ultimi è infatti prevista dall’art. 113 una particolare sezione all’interno dell’elenco generale.
Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale devono essere in possesso dei requisiti rigorosamente sanciti dall’art. 106 e dunque debbono rivestire la forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperativa, oltre che avere un oggetto sociale limitato allo svolgimento di attività finanziaria, possedere un capitale sociale non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per le società per azioni e soddisfare i requisiti di onorabilità e professionalità.
L’art. 107 prevede invece un elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia in cui hanno obbligo di iscrizione gli intermediari finanziari che soddisfano quei criteri oggettivi riferibili all’attività svolta, alla dimensione ed al rapporto tra indebitamento e patrimonio e determinati dal Ministero del Tesoro, intervenuto con decreto ministeriale del 13 maggio 1996.
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